Controllo Partita Iva: come fare

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controllo fiscale

Quando si parla di commercio è fondamentale il controllo della partita IVA. Perché? Chiaramente per evitare sorprese poco piacevoli.

Si può gratuitamente controllare dunque la correttezza con la verifica della partita IVA. In questo modo è possibile sapere facilmente se le informazioni a essa associata, corrispondono a quelle fornite da un fornitore o da un cliente.

V.I.E.S.

Il sistema si basa sul V.I.E.S., e cioè un sistema che consente lo scambio di dati fra le amministrazioni finanziarie di tutti i paesi appartenenti all’Unione europea. Un sistema altamente utile e necessario in un’economia sempre più globalizzata. Questo sistema non viene usato sono dai professionisti, ma anche dalle Amministrazioni.

Quali sono le informazioni che possono essere verificate?

Sono diverse le informazioni che la verifica partita IVA consente di acquisire. Una volta digitato il numero di partita IVA, infatti, è possibile prima di ogni altra cosa stabilire la sua validità. Il sistema è in grado di dire se l’identificativo è corretto e valide oppure se il numero di partita IVA è “non valido”, in quanto non incluso nella banca dati oppure non corretto perché non rispetta l’algoritmo dello Stato selezionato.

Il sistema di verifica partita IVA restituisce inoltre anche la denominazione del titolare del numero e il suo indirizzo. Grazie a queste informazioni sarà possibile verificare l’affidabilità del fornitore o del cliente. Non è però possibile risalire al numero di partita IVA se in possesso soltanto di informazioni come il nome del titolare e l’indirizzo.

Come iscriversi

Tutto passa per l’Agenzia delle Entrate. Per accedere al sistema di controllo partita IVA comunitaria, infatti, gli interessati, parliamo di soggetti già titolari di partita IVA appartenenti all’Unione europea, possono registrarsi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate verifica i dati inviati e formula il proprio giudizio. In caso di rifiuto della domanda, entro gli stessi 30 giorni, provvederà a emanare un provvedimento di diniego, motivandolo secondo i seguenti requisiti:

  • assenza delle prerogative oggettive-soggettive proposte dal d.P.R. 633/1972 implicanti la chiusura d’ufficio della partita IVA;
  • assenza delle prerogative oggettive-soggettive proposte dalla normativa collegata al d.P.R. 633/1972 convalidanti l’inserimento nel data base informatico delle persone autorizzate ad eseguire operazioni intracomunitarie;
  • impossibilità di riscontrare la correttezza delle informazioni fornite per l’identificazione ai fini dell’IVA a norma dell’art. 214 della Direttiva 2006/112 e del Regolamento (UE) num. 904 del 7 ottobre 2010;
  • presenza di soggetti identificati ai fini IVA dichiaranti di non esercitare più la propria attività economica come da Direttiva 2006/112/CE;
  • presenza di soggetti dichiaranti informazioni false per l’identificazione IVA o non dichiaranti eventuali cambiamenti dei propri dati perché rifiutabili dall’amministrazione tributaria;
  • presenza di gravi trasgressioni sugli obblighi dichiarativi IVA nei 5 periodi d’imposta antecedenti a quello in corso rispetto alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
  • presenza di coinvolgimenti in frodi fiscali da parte di titolari di ditte individuali, rappresentanti legali, amministratori o soci dei richiedenti l’autorizzazione;
  • altri eventuali elementi nelle mani dell’Amministrazione finanziaria indicanti criticità o rischi di genere vario.

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